STATUTO DEL MOVIMENTO DEI REPUBBLICANI EUROPEI
approvato dal 2° Congresso Nazionale
Roma - 21/22 ottobre 2006
ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI
I Repubblicani Europei si riconoscono negli ideali mazziniani e repubblicani e si impegnano a testimoniarli e a diffonderli – mediante la via riformista di una pacifica rivoluzione democratica - negli ambiti della vita civili, sociale, culturale e politica, a norma della Costituzione Italiana.
Scopo dei Repubblicani Europei è difendere il sistema democratico e laico, contribuire alla crescita della cittadinanza alla luce dei valori civili, operare per la realizzazione di pari opportunità per i cittadini e di sviluppo per la nazione, promuovere la costruzione di un ordine democratico internazionale, anche attraverso la costituzione dello Stato Federale Europeo nel ripudio della violenza in ogni sua forma materiale ed intellettuale.
A tale scopo i Repubblicani Europei potranno a titolo esemplificativo e non esaustivo: svolgere opera di propaganda e diffusione in tutte le forme consentite delle proprie idee e dei propri obiettivi; presentare progetti di legge anche di iniziativa popolare agli organi parlamentari e assembleari nazionali, europei e sovranazionali, nonché degli enti locali; presentare proprie liste e propri candidati nelle competizioni elettorali; stringere accordi con altre associazioni italiane e straniere che perseguano i medesimi obiettivi a livello locale, nazionale, europeo e sovranazionale per iniziative comuni; costituire proprie sezioni e rappresentanze anche all’estero; sottoscrivere, nell’ambito della propria attività politica, accordi federativi con altri partiti o movimenti politici.
Per il conseguimento di tali obiettivi la forma organizzativa scelta è quella di “partito aperto”.
I Repubblicani europei sono parte della grande famiglia dei liberaldemocratici europea e mondiale, che trova in Europa la sua espressione nel ALDE (Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa).
ARTICOLO 2 – SEDE
La sede nazionale del Movimento è in Roma.
ARTICOLO 3 – PATRIMONIO
Il patrimonio dei Repubblicani Europei - che è Associazione senza fini di lucro - è costituito:
a) dalle quote di iscrizione versate dai soci e dalle quote annuali di associazione;
b) da una percentuale degli emolumenti netti percepiti mensilmente in virtù della carica, dagli iscritti che ricoprano cariche elettive e non nelle istituzioni europee, nazionali e locali e negli Enti a nomina politica, nella misura stabilita dalla Direzione Nazionale;
c) dai conferimenti volontari di soci e sostenitori anche non iscritti;
c) dai proventi delle manifestazioni organizzate a scopo di autofinanziamento;
d) da contributi e sovvenzioni di enti ed istituzioni anche sovranazionali;
e) dalle contribuzioni straordinarie poste a carico dei soci;
f) da ogni altra entrata purché lecitamente conseguita.
L’associato che receda dall’Associazione non potrà rivendicare quote a qualsiasi titolo versate.
Il contributo di cui al punto b) va versato al corrispondente livello organizzativo del partito.
La Direzione Nazionale stabilisce l’entità e le modalità di versamento del contributo.
Il rendiconto economico e finanziario della associazione dovrà essere redatto ed approvato ogni anno secondo le disposizioni di legge.
I segretari regionali sono sempre tenuti a trasmettere annualmente alla Direzione Nazionale il conto consuntivo regionale, pena l’impossibilità a ricevere eventuali trasferimenti economici dal livello nazionale.
ARTICOLO 3 BIS – SIMBOLO E DENOMINAZIONE
Simbolo e denominazione del Movimento sono deliberati dal Congresso Nazionale fatti salvi gli adempimenti e le responsabilità previsti dalle norme di legge.
ARTICOLO 4 – ISCRIZIONE
L’iscrizione al Movimento Repubblicani Europei è individuale, comporta l’accettazione dello Statuto, dei Regolamenti ed il versamento della quota annuale stabilita dalla Direzione Nazionale e delle integrazioni deliberate dai livelli locali.
Ogni iscritto è chiamato a partecipare all’elaborazione della linea politica ed all’adozione democratica degli atti del partito.
L’iscrizione è incompatibile con la militanza in altri partiti o movimenti concorrenti e contrapposti ai Repubblicani Europei.
Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, la vita associativa degli iscritti è regolata dal principio dell’osservanza delle decisioni assunte dalla maggioranza e dal riconoscimento dei diritti delle minoranze.
Agli iscritti è riconosciuta piena libertà di pensiero, di credo e d’espressione, nel rispetto dei principi fondamentali dei Repubblicani Europei.
Agli iscritti è richiesta una rigorosa condotta morale e la massima trasparenza e correttezza nell’esercizio delle attività politiche e delle mansioni pubbliche ricoperte.
La domanda d’iscrizione è firmata dal richiedente che deve corredarla con dati personali anagrafici e professionali, indicando l’eventuale curriculum politico ed associativo e le eventuali notizie relative a procedimenti d’ordine giudiziario.
La domanda d’iscrizione deve essere presentata nella struttura di base del partito ove il richiedente risiede, e trasmessa alla Direzione Regionale competente per la definitiva approvazione.
Il rifiuto dell’iscrizione deve essere motivato; contro di esso è ammesso ricorso alla Direziona Nazionale del MRE.
Sono possibili richieste di adesioni direttamente alla struttura nazionale, nel qual caso i nominativi sono rimessi alle strutture regionali per l’approvazione e per la successiva attribuzione alla struttura territoriale dove il nuovo iscritto risiede.
Il rinnovo della iscrizione deve essere effettuato salvo diversa e motivata deliberazione della Direzione Nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno, a mezzo pagamento della quota associativa.
In caso di mancato rinnovo della iscrizione annuale, l’iscritto decadrà dal diritto di voto e non potrà ricoprire o assumere cariche centrali o periferiche del MRE.
ARTICOLO 5 – ADESIONE DEI SOGGETTI COLLETTIVI
L’adesione di soggetti collettivi Possono aderire al Movimento Repubblicani Europei soggetti collettivi, quali associazioni culturali, professionali, di lavoro o d’impegno sociale.
Tale adesione da diritto ai singoli membri di dette associazioni di partecipare alla vita del partito, senza il diritto di voto, per il quale è richiesta l’iscrizione individuale.
Le associazioni aderenti possono avere una rappresentanza consultiva negli organi del partito nelle forme previste da un’intesa stipulata tra partito ed associazioni medesime.
ARTICOLO 6 – ORGANI CENTRALI
Gli organi centrali del MRE sono:
- il Congresso
- il Segretario Nazionale
- il Presidente del Partito
- l’Esecutivo
- la Direzione Nazionale
- il Consiglio Nazionale
- il Collegio di garanzia
- il Tesoriere Nazionale
- il Collegio dei Revisori dei conti
Tutte le cariche elettive hanno durata biennale.
ARTICOLO 7 – CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante:
Elegge il Segretario Nazionale
Stabilisce la linea e gli orientamenti generali del partito ed assume ogni altra decisione necessaria, impegnativa e vincolante per tutte le istanze del partito.
Elegge il Presidente del partito, il Consiglio Nazionale, la Commissione di Garanzia e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni due anni.
Può riunirsi in via straordinaria su richiesta del 51% dei componenti il Consiglio Nazionale o dei 2/5 degli iscritti.
Il Consiglio Nazionale elabora apposito regolamento sulle modalità di svolgimento dell’attività congressuale e per le materie non regolate dallo Statuto, compatibilmente con i principi generali di quest’ultimo.
ARTICOLO 8 – CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso, sia ordinario che straordinario, è convocato dal Consiglio Nazionale.
Quarantacinque giorni prima della data scelta per il Congresso, la Direzione Nazionale dovrà inviare a mezzo posta o per via informatica o telematica ai rappresentanti regionali e a tutte le Sezioni o Circoli copia della relazione del Segretario Nazionale e dell’elenco degli iscritti alla Sezione, nonché comunicazione circa l’attribuzione dei voti congressuali a ciascuna regione.
La relazione del Segretario dovrà essere pubblicata sul sito internet del MRE.
I termini indicati sono dimezzati in caso di convocazione di un Congresso straordinario.
ARTICOLO 9 – I DELEGATI
I delegati al Congresso vengono eletti su base regionale nelle Assemblee di sezione o circolo territoriali, o comunali, o provinciali, o, in mancanza di tali organismi, regionali, a seconda dell’organizzazione locale, appositamente convocate.
Alle Assemblee partecipano tutti gli iscritti alle Sezioni o Circoli ricadenti nel territorio di appartenenza.
Le Assemblee eleggono i propri delegati collegandoli a mozioni concorrenti. Ogni mozione, per poter essere sottoposta a votazione, deve essere sottoscritta dal 15% degli iscritti nella regione.
L’attribuzione dei voti a ciascun delegato avverrà proporzionalmente ai consensi ricevuti dalla mozione di collegamento. ll modulo di accettazione della carica di delegato dovrà contenere le generalità complete del delegato e del suo eventuale supplente, nonché il numero dei voti attribuiti.
Il numero complessivo dei delegati è stabilito in proporzione al numero degli iscritti.
In ogni caso le Regioni dovranno essere rappresentate da almeno un delegato.
ARTICOLO 10 – VOTI CONGRESSUALI
Ciascun delegato ha diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti che rappresenta. Le Assemblee possono nominare delegati supplenti fino ad un numero di due per ciascun delegato, che subentreranno al titolare in caso di impedimento alla partecipazione al Congresso.
L’attribuzione ai delegati dei voti congressuali avviene sulla base dei dati del tesseramento dell’anno precedente a quello in cui si svolge il Congresso.
ARTICOLO 11 – MODALITA’ DI VOTO
Le votazioni non possono svolgersi per acclamazione, ma esclusivamente per alzata di mano o per appello nominale. I voti sono perciò sempre palesi, salvo si tratti di votazioni concernenti persone (ivi compresa la elezione per le cariche sociali), nel qual caso il voto è segreto. La norma si applica a tutte le votazioni degli organi del MRE. Il Congresso può deliberare eventuali deroghe alle suddette modalità di votazione.
ARTICOLO 12 – IL SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso con la maggioranza del 50% più uno dei voti congressuali. Le candidature devono essere sottoscritte da almeno 15 delegati. La carica ha durata biennale e non può essere ricoperta dalla medesima persona per più di quattro mandati consecutivi.
Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale e politica del MRE, ne presiede e coordina l’attività e l’attuazione dei deliberati degli organi nazionali; presiede le riunioni della Direzione Nazionale; nomina, tra i componenti della Direzione Nazionale, il Tesoriere, un responsabile del trattamento dei dati personali che può non far parte della Direzione Nazionale. Propone il vicesegretario, il segretario organizzativo, il responsabile della comunicazione e degli Enti Locali al voto della Direzione Nazionale.
Convoca il Consiglio Nazionale e la Direzione Nazionale.
Il Segretario Nazionale ha altresì facoltà di delegare la rappresentanza del MRE ed il potere di firma per i rapporti economico-finanziari.
Il Segretario Nazionale può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale, con votazione a scrutinio segreto.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio nazionale, nella stessa seduta, provvede alla convocazione del Congresso straordinario.
ARTICOLO 13 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Congresso con la maggioranza qualificata dei 2/3 al primo scrutinio e, in caso di mancato raggiungimento del quorum, con la maggioranza semplice in seconda votazione.
La carica ha durata biennale e non può essere rivestita per più di quattro mandati consecutivi.
Il Presidente è organo di garanzia del MRE. Vigila sul rispetto dei fini del Movimento Repubblicani Europei e delle norme statutarie da parte di organi ed iscritti.
Presiede il Congresso ed il Consiglio Nazionale.
ARTICOLO 14 – L’ESECUTIVO
L’Esecutivo è composto di norma dal Segretario e dal Presidente, più quattro membri, indicati dal Segretario Nazionale e votati dalla Direzione Nazionale (Vicesegretario – segretario organizzativo – responsabile comunicazione – responsabile Enti Locali). Da esecuzione ai deliberati della Direzione Nazionale e collabora con il Segretario Nazionale.
ARTICOLO 15 – LA DIREZIONE NAZIONALE
La Direzione è composta da 15 a 19 membri, oltre al Presidente, al Segretario Nazionale che lo presiede, al Tesoriere e ai rappresentanti parlamentari del MRE.
Ne fanno parte, con voto consultivo, anche gli ex parlamentari, purché regolarmente iscritti al MRE. Ha mandato biennale.
E’ eletta dal Consiglio Nazionale immediatamente successivo al Congresso che ha rinnovato le cariche, su proposta del Segretario Nazionale.
Ha il compito di dare esecuzione ai deliberati congressuali e del Consiglio Nazionale.
In tale ambito può presentare al Consiglio Nazionale, per la approvazione, proprie proposte ed iniziative.
Si riunisce periodicamente con le scadenze che riterrà opportune e comunque almeno mensilmente.
E’ presieduto dal Segretario Nazionale.
Alla sua prima riunione utile, su proposta del Segretario Nazionale, elegge l’Esecutivo.
La Direzione Nazionale può conferire deleghe a singoli membri per materie o incarichi specifici; può altresì istituire commissioni di studio e di lavoro per specifiche finalità.
La Direzione Nazionale verifica la regolarità della costituzione delle Sezioni all’estero e ne approva la fondazione.
Può verificare in ogni momento, anche su richiesta del singolo iscritto, la regolarità della costituzione delle Sezioni italiane.
Decide sulle nuove iscrizioni nel caso previsto dall’art. 4.
La Direzione Nazionale, in caso di gravi violazioni dello Statuto da parte degli organi periferici, attività in contrasto con i fini e gli obiettivi del MRE, mancata convocazione delle Assemblee e degli organi periferici, procede alla nomina di un commissario che provveda agli adempimenti necessari al ripristino della regolarità statutaria dopo aver raccolto informazioni e sentito i responsabili locali.
Avverso la deliberazione che stabilisce il commissariamento è ammesso il ricorso al Consiglio Nazionale, da parte degli iscritti coinvolti nel provvedimento.
Spetta alla Direzione Nazionale, su proposta del Tesoriere, la determinazione dell’importo sia delle quote di iscrizione al MRE, sia delle quote di rinnovo annuali.
Spetta alla Direzione Nazionale decidere gli eventuali contributi straordinari.
Spetta alla Direzione Nazionale l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del Partito.
ARTICOLO 16 – IL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 81 membri.
Almeno i 2/3 dei suoi componenti è costituito da rappresentanti designati dalle istanze regionali, tenendo presenti il numero degli iscritti e, dove possibile, i risultati elettorali conseguiti. Un terzo è designato dal Segretario Nazionale.
Il Consiglio Nazionale è altresì integrato dai Segretari regionali, dal Presidente e dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere, nonché dai rappresentanti delle Associazioni federate ai sensi dell’art. 5 e dai Parlamentari in carica. Fanno parte del Consiglio con il solo voto consultivo anche i parlamentari non in carica, purchè regolarmente iscritti al MRE.
Il Segretario e la Direzione Nazionale possono nominare membri onorari nel Consiglio Nazionale.
La percentuale di membri non elettivi – ovvero parlamentari in carica e rappresentanti delle associazioni federate – non potrà superare il 10% del totale dei consiglieri.
In caso di superamento la percentuale sarà ripristinata con l’aumento dei membri elettivi del Consiglio mediante l’inserimento dei primi dei non eletti delle liste presentate in Congresso.
Il Consiglio nazionale stabilisce e delibera sull’attività del MRE nel rispetto delle statuizioni del Congresso; può proporre la revoca del Segretario Nazionale con le forme e le modalità di cui all’art. 13.
Elegge i membri della Direzione Nazionale e può rivedere le deliberazioni di quest’ultima sul commissariamento degli organi locali; convoca il Congresso sia ordinario che straordinario stabilendone data, ordine del giorno, luogo di svolgimento, su proposta del segretario organizzativo.
Il Consiglio Nazionale può essere convocato su iniziativa di 1/3 dei suoi componenti eletti.
Elegge, anche tra i non consiglieri, la Commissione per la Cultura Repubblicana, con il compito di curare l’elaborazione di progetti per la diffusione del repubblicanesimo, in particolare tra i giovani.
ARTICOLO 17 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
I membri del Consiglio Nazionale sono eletti dal Congresso sulla base di più liste concorrenti collegate a documenti o mozioni. Il riparto dei consiglieri tra le liste concorrenti avviene con metodo proporzionale sulla base dei voti espressi.
Non sono ammesse candidature in più di una lista.
ARTICOLO 18 – IL COLLEGIO DI GARANZIA
Il Collegio di garanzia è composto da 3 membri eletti dal Congresso.
Dura in carica due anni.
Nomina il proprio Presidente al proprio interno. Giudica i comportamenti degli iscritti che siano in contrasto con le norme del presente statuto o che siano comunque incompatibili con i fini del MRE.
Può comporre, su richiesta degli interessati, contrasti eventualmente sorti tra gli iscritti.
Può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo, censura, sospensione, decadenza dalle cariche, espulsione.
L’eletto nel Collegio di Garanzia esercita il suo mandato in assoluta autonomia.
Un apposito regolamento, redatto ed approvato dalla Commissione nazionale di Garanzia indica le norme di funzionamento, le competenze e le procedure delle Commissioni Regionali e Provinciali assicurando i diritti di chi è sottoposto a giudizio.
ARTICOLO 19 – IL TESORIERE NAZIONALE
Il Tesoriere ha la rappresentanza amministrativa e la responsabilità della gestione finanziaria del patrimonio nazionale del partito.
ARTICOLO 20 - I REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Sono nominati dal Congresso. Possono non essere membri del MRE.
E’ consentito l’affidamento delle funzioni loro attribuite di controllo e vigilanza anche a società specializzate.
Il mandato è biennale e può essere rinnovato.
I Revisori dei Conti predispongono annualmente propria relazione sulla situazione finanziaria e sui bilanci del MRE da sottoporre alla Direzione Nazionale.
ARTICOLO 21 - ORGANI LOCALI
Gli organi locali del MRE sono:
1) La Sezione o Circolo Comunale o Territoriale e il Gruppo
2) Il Coordinamento Comunale
3) Il Segretario di Sezione o di Circolo
4) Il Congresso Provinciale
5) La Direzione Provinciale
6) Il Segretario Provinciale
7) Il Congresso Regionale
8) La Direzione Regionale
9) Il Segretario Regionale
Le organizzazioni periferiche del MRE hanno autonomia amministrativa, finanziaria, contabile, fiscale e civile e godono di autonomia organizzativa nei limiti previsti dal presente Statuto.
Esse non possono in alcun modo vincolare o impegnare il Movimento al livello nazionale, assumendosi in proprio ogni responsabilità afferente le prerogative sopra enunciate.
Il Gruppo fa riferimento alla più vicina sezione o circolo comunale o territoriale.
Agli organi locali e alla loro attività si applicano le norme previste per gli organi centrali, in quanto compatibili.
Tutte le cariche elettive hanno durata biennale
I congressi si svolgono in via ordinaria ogni due anni.
ARTICOLO 22 – LE SEZIONI O CIRCOLI
L’organizzazione di base del MRE è articolata in Sezioni o Circoli comunali o territoriali e/o gruppi. La denominazione di Sezione o Circolo è decisa dagli iscritti e non comporta alcuna diversità di disciplina.
Le sezioni o Circoli territoriali agiscono nell’ambito territoriale coincidente – di regola – con il territorio comunale, salvo che questo sia suddiviso in Comuni metropolitani, Municipi o Circoscrizioni: in tal caso è ammessa la costituzione di un Circolo o sezione territoriale per ciascun ente amministrativo.
Le Sezioni o Circoli tematici svolgono la propria attività – ai fini congressuali – nell’ambito del Comune in cui sono costituite.
Si occupano di tematiche specifiche che debbono essere dichiarate all’atto della costituzione.
L’attività della Sezione o Circolo - tesa al raggiungimento dei fini del MRE - pur nel rispetto dei deliberati congressuali - si svolge in piena autonomia, conformemente all’art. 7 dello Statuto.
ARTICOLO 23 – COSTITUZIONE DELLE SEZIONI O CIRCOLI
Per la costituzione e il mantenimento di una Sezione o Circolo sono necessari 10 componenti.
Per il Gruppo sono necessari almeno 5 componenti. Il Gruppo fa riferimento alla più vicina sezione o circolo comunale o territoriale.
Coloro che intendano costituire una Sezione o Circolo debbono comunicare al proprio Segretario Regionale data, ora e luogo della assemblea di fondazione, alla quale dovrà presenziare un membro della Direzione Regionale, condizione essenziale per la regolare costituzione del Circolo o Sezione.
In caso di assenza del rappresentante del Coordinamento Regionale, gli iscritti potranno richiedere l’intervento di un membro del Consiglio Nazionale.
Saranno considerati iscritti alla nuova Sezione o Circolo, o Gruppo i soli presenti alla Assemblea di fondazione, della quale dovrà essere redatto verbale contenente - oltre alla cronaca (anche sintetica) degli avvenimenti - indirizzo, recapito telefonico e di posta elettronica della Sezione o Circolo, generalità complete ed i recapiti dei membri del Circolo o Sezione, nonché la documentazione prevista dallo Statuto per le eventuali nuove iscrizioni. Il verbale dovrà essere sottoscritto dai membri della Sezione o Circolo e controfirmato dal componente della Direzione Regionale presente.
Tutta la documentazione dovrà pervenire immediatamente al la Direzione Regionale, che provvederà alla ratifica entro 30 giorni dall’Assemblea, nonché alla Segreteria Organizzativa Nazionale presso la Sede del MRE.
L’assenza di deliberazione nei termini stabiliti equivale a ratifica.
Avverso il diniego di ratifica da parte della Direzione Regionale è possibile il ricorso al Consiglio Nazionale.
ARTICOLO 24 – ORGANI
Sono organi della Sezione l’Assemblea degli iscritti, il Segretario del Circolo o Sezione, il Tesoriere, il Responsabile Organizzativo.
a) L’Assemblea degli iscritti è l’organo che determina la attività della Sezione o Circolo e decide le iniziative necessarie al raggiungimento dei fini del MRE nel territorio di competenza e nel rispetto dei deliberati congressuali.
Elegge ogni due anni il Segretario della Sezione o Circolo, il Tesoriere ed il Responsabile Organizzativo.
Può, in considerazione del numero degli iscritti e della vastità del territorio, eleggere un Direttivo che coadiuvi il Coordinatore oltre al Tesoriere e al Responsabile Organizzativo.
Stabilisce la misura del contributo annuale in favore della Sezione e degli eventuali contributi straordinari.
L’Assemblea è convocata dal Segretario con un preavviso di norma di sette giorni e comunque senza ritardo per gli adempimenti inerenti i Congressi - ivi compresa la elezione dei delegati - e per il dibattito sulla relazione del Segretario Nazionale.
Può autoconvocarsi per iniziativa di un decimo degli iscritti.
L’Assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti, con l’eccezione indicata sub b).
b) Il Segretario ha la rappresentanza legale della Sezione o Circolo.
Presiede il Direttivo, laddove esista; convoca l’assemblea degli iscritti; informa gli iscritti della attività svolta e predispone la relazione annuale da sottoporre alla Assemblea.
Il Segretario della Sezione o Circolo può essere sfiduciato con il quorum della maggioranza assoluta degli iscritti al Circolo o Sezione.
L’Assemblea provvederà alla elezione dei nuovi organi entro 30 giorni.
La carica ha durata biennale e non può essere rivestita per più di quattro mandati consecutivi.
Il Tesoriere raccoglie i versamenti per le quote associative al MRE e per gli eventuali contributi straordinari, oltre alle quote e contributi di pertinenza della Sezione o Circolo e degli organi regionali.
Registra le spese necessarie per l’attività della Sezione e redige il bilancio che dovrà essere approvato dalla Assemblea, accompagnato da propria relazione.
Il Responsabile Organizzativo aggiorna la documentazione inerente gli iscritti, raccoglie e conserva i verbali delle assemblee, è responsabile della organizzazione delle iniziative della Sezione o Circolo.
ARTICOLO 25 – IL COORDINAMENTO COMUNALE
Nel caso in cui nel territorio comunale o municipale siano presenti più Sezioni o Circoli o Gruppi, tutti gli iscritti nel territorio comunale riuniti in Assemblea plenaria, eleggono un Coordinamento Comunale ed un Coordinatore Comunale.
Il Coordinamento Comunale ha mandato biennale ed è composto da 5 a 11 membri eletti con le modalità previste per il Consiglio Nazionale, oltre ai Segretari delle Sezioni o Circoli (o a loro rappresentanti nominati dalle assemblee di Sezione o Circolo) e ai Consiglieri Comunali in carica, con il compito di attuare il programma del MRE nell’ambito delle competenze comunali e di coordinare l’attività del Movimento nella stessa area territoriale.
Il Coordinamento Comunale convoca annualmente l’Assemblea plenaria degli iscritti del Comune, che elegge nel suo seno il coordinatore comunale.
Stabilisce l’entità del contributo destinato all’organizzazione comunale.
Elegge al proprio interno un Tesoriere ed un responsabile Organizzativo con i medesimi compiti rispettivamente stabiliti per le Sezioni o Circoli.
ARTICOLO 26 – IL CONGRESSO PROVINCIALE
Il Congresso Provinciale è l’organo di indirizzo dell’attività del MRE nel territorio della Provincia e ne delinea il programma, nel rispetto delle deliberazioni del Congresso Regionale.
Ai Congressi Provinciali si applicano le norme previste dalla Statuto per la convocazione e lo svolgimento del Congresso Regionale.
ARTICOLO 27 – LA DIREZIONE PROVINCIALE
La Direzione Provinciale è composta da un numero massimo di 25 membri. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Nazionale residenti nella Provincia.
E’ eletta dal Congresso Provinciale con mandato biennale.
Determina l’attività del MRE in armonia con le scelte del Congresso Provinciale e nel rispetto dei deliberati del Congresso Regionale.
Coadiuva il Segretario Provinciale nell’esecuzione dei deliberati del Congresso Provinciale.
Coordina l’attività del MRE sul territorio provinciale.
Convoca il Congresso Provinciale ordinariamente ogni due anni e straordinariamente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dai 2/5 degli iscritti.
All’interno della Direzione Provinciale il Segretario Provinciale nomina un tesoriere, un responsabile organizzativo.
ARTICOLO 28 – IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Il Segretario Provinciale è eletto dai delegati delle rispettive province, nel corso del Congresso Provinciale. Le modalità di elezione sono le stesse previste per il Segretario Regionale.
L’incarico è biennale e non può essere ricoperto per più di quattro mandati consecutivi.
Coordina e determina - unitamente alla Direzione Provinciale e nel rispetto dei deliberati congressuali - l’azione del MRE nella provincia.
ARTICOLO 29 – IL CONGRESSO REGIONALE
Il Congresso Regionale è l’organo di indirizzo dell’attività del MRE nel territorio della Regione e ne delinea il programma, nel rispetto delle deliberazioni del Congresso Nazionale.
Partecipano al Congresso Regionale i delegati delle Sezioni o Circoli, eletti con le modalità previste per i delegati al Congresso Nazionale, nonché i rappresentanti delle Associazioni aderenti ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.
Elegge ogni due anni la Direzione Regionale.
Delibera annualmente sulla relazione del Segretario Regionale e sui bilanci.
Delibera su mozioni, proposte e ordini del giorno presentati dagli iscritti.
Il Congresso è convocato dal Coordinamento Regionale che provvederà ad inviare alle Sezioni e ai Circoli la documentazione inerente la relazione del Segretario Regionale, i bilanci, l’attribuzione dei voti ad ogni Sezione o Circolo, entro 45 giorni dalla data del Congresso.
Le Sezioni e Circoli provvederanno agli adempimenti necessari almeno 15 giorni prima del Congresso.
Il Congresso regionale può autoconvocarsi su richiesta dei 2/5 degli iscritti nel territorio della Regione.
Ai Congressi Regionali si applicano le norme previste dallo Statuto per la convocazione e lo svolgimento del Congresso Nazionale.
Il Congresso Regionale può deliberare un proprio Statuto e relativi regolamenti attuativi, nel rispetto dei principi e della norme dello Statuto nazionale.
Ha facoltà di proporre modifiche allo Statuto Nazionale.
ARTICOLO 30 – LA DIREZIONE REGIONALE
La Direzione Regionale è composta da un numero massimo di 35 membri, integrati dai Segretari Provinciali e dai Consiglieri Regionali in carica.
Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Nazionale residenti nella Regione.
E’ eletta dal Congresso Regionale con mandato biennale.
Elegge il Segretario Regionale.
Può sfiduciare il Segretario Regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Determina l’attività del MRE in armonia con le scelte del Congresso Regionale e nel rispetto dei deliberati del Congresso Nazionale.
Coadiuva il Segretario Regionale nell’esecuzione dei deliberati del Congresso Regionale.
Coordina l’attività del MRE sul territorio e determina - con l’apporto dei Segretari Provinciali - l’attività del Movimento nelle singole Province.
Convoca il Congresso Regionale ordinariamente ogni due anni e straordinariamente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dai 2/5 degli iscritti.
Stabilisce l’importo dei contributi in favore della organizzazione regionale e degli eventuali contributi straordinari.
Verifica la regolarità e procede alla ratifica della costituzione delle Sezioni e dei Circoli.
Approva le nuove iscrizioni in caso di mancanza di Sezioni o Circoli nel luogo di residenza e di lavoro dell’aspirante iscritto.
Vota l’Esecutivo proposto dal Segretario Regionale.
ARTICOLO 31 – IL SEGRETARIO REGIONALE
Il Segretario Regionale è eletto dalla Direzione Regionale con mandato biennale. L’incarico non può essere ricoperto per più di quattro mandati consecutivi.
Rappresenta il MRE in ambito regionale e ne coordina l’attività in accordo con gli altri organi.
Presiede la Direzione Regionale ed ha la responsabilità della diffusione agli iscritti della attività svolta.
Nomina all’interno della Direzione Regionale un tesoriere e un responsabile organizzativo.
Può proporre al voto della Direzione Regionale un Esecutivo in analogia con il livello nazionale.
Può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta dei componenti la Direzione Regionale.
ARTICOLO 32 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
Tutti gli organi possono operare e deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la partecipazione per delega.
I componenti degli organi del MRE, che in assenza di un legittimo impedimento, non partecipino a tre sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte sono dichiarati decaduti dal medesimo e sostituiti con il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva. Contro tale deliberazione è sempre ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia.
ART. 33 – FEDERAZIONE GIOVANILE
I Repubblicani Europei riconoscono la F.G.R.E. Federazione dei Giovani Repubblicani Europei, come autonoma organizzazione giovanile, unita all’MRE da un patto di reciproca collaborazione, con diritto di rappresentanza consultiva in tutti gli organi dell’MRE. Gli aderenti all’F.G.R.E. possono chiedere l’iscrizione all’MRE dal compimento del 16° anno di età fino al compimento del 28°.
ARTICOLO 34 – INCOMPATIBILITA’
Nessun iscritto può ricoprire contemporaneamente più di due cariche – centrali o periferiche – del Movimento, tranne nei casi in cui ciò sia espressamente previsto dallo Statuto.
L’iscritto eletto nel Collegio di Garanzia non può assumere incarichi incompatibili con le sue funzioni.
Gli iscritti che ricoprano la carica di consigliere comunale, provinciale o regionale o di parlamentare, nonché coloro che ricoprono incarichi amministrativi nazionali di norma non potranno assumere più di una carica associativa per tutta la durata del loro mandato.
Nel caso di cumulo di cariche incompatibili, tanto l’opzione quanto le dimissioni, dovranno essere formulate per iscritto entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che dà luogo all’incompatibilità.
ARTICOLO 35 – REGOLA ANTIDISCRIMINATORIA
Negli incarichi direttivi del partito e nelle candidature nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3. L’eventuale deroga deve essere motivata nel provvedimento di nomina. Sulla legittimità delle motivazioni è ammesso ricorso alla Collegio Nazionale di Garanzia.
ARTICOLO 36 – INFORMAZIONI
Tutti gli iscritti hanno il diritto di prendere visione dei verbali e delle deliberazioni degli organi del MRE e di essere informati sull’attività svolta. Con richiesta motivata all’organo di competenza, gli iscritti potranno avere copia delle deliberazioni e dei verbali delle sedute degli organi del MRE.
ARTICOLO 37 – CONVOCAZIONI
Le convocazioni per gli organi collegiali potranno essere inviate anche per via informatica e telematica, così come ogni altro tipo di comunicazione.
ARTICOLO 38 – MODIFICHE STATUTARIE
Lo Statuto è approvato dal Congresso. Le proposte di modifica dello Statuto vanno approvate dai Congressi Regionali e inviate al Presidente del partito, trenta giorni prima della data di celebrazione del Congresso Nazionale. Tali modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei voti congressuali.